GIURISPRUDENZA

Autotutela possessoria – Strada a uso pubblico

Tar Toscana, Firenze, sez. IV, 20 giugno 2023, n. 615

Demanio – Servitù pubblica di passaggio su strada privata – Potere autotutela possessoria

Nell’intento di ripristinare la viabilità di una strada sottoposta ad uso pubblico, alterata da terzi e così reintegrare la collettività nel godimento del bene, a tutela della libera circolazione e della sicurezza, il Sindaco può utilizzare il potere di autotutela possessoria di cui all’art. 378 della L. 2248/1865. L’autotutela possessoria in via amministrativa “iure publico”, finalizzata all’immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, costituisce l’espressione di un potere generale desumibile dagli artt. 823 e 825 c.c., nonché dall’art. 378, secondo comma, L. n. 2248/1865, allegato F, da esercitare nell’ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagevole il normale godimento del passaggio pubblico e, ciò, anche a prescindere dall’effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dell’esistenza di una pubblica via vicinale.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale perché si costituisca una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui; 2) l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell’uso per il tempo necessario all’usucapione.

Demanio marittimo – Onerosità della concessione

Consiglio di Stato, sez. VII, 16 giugno 2023, n. 5934

Demanio marittimo – Natura demaniale del bene – Onerosità necessaria della concessione

L’art. 39, c. 1, del Codice della navigazione impone la regola dell’onerosità delle concessioni demaniali marittime. Statuendo, infatti, che la misura del canone è determinata nell’atto di concessione, la disposizione in esame, da un lato, consente all’Amministrazione concedente di determinare l’entità del canone dovuto e, dall’altro, presuppone la necessaria previsione di un canone a carico del concessionario, escludendo la possibilità di concessioni demaniali marittime gratuite, anche laddove il concessionario persegua soltanto ed esclusivamente finalità di interesse generale. L’art. 39 co. 2 cod. nav., infatti, impone il pagamento di un canone anche nell’ipotesi in cui il bene demaniale sia concesso ad enti pubblici o privati per finalità di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, poiché considera l’onerosità un elemento qualificante imprescindibile del rapporto concessorio in ragione della sua funzione, ad un tempo, retributivo-compensativa giustificante la sottrazione del bene demaniale marittimo al possibile uso generale da parte della collettività del quale il medesimo è capace. I beni del demanio marittimo elencati dall’art. 822 co.1 c.c., ed ossia il lido del mare, le spiagge, le rade e i porti, al pari di quelli indicati dall’art. 28 cod. nav., ed ossia le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, sono, infatti, beni pubblici puri, in quanto non rivali, né escludibili, essendo accessibili a tutti e suscettibili di godimento congiunto simultaneo da parte di più soggetti, tale che l’uso ad opera di taluno non esclude il pari utilizzo contemporaneo ad opera di altri.

Accesso e sicurezza di Stato

Consiglio di Stato, sez. III, 12 giugno 2023, n. 5753

Diritto di accesso – Segreto – Riservatezza – Sicurezza dello Stato – Ostensione atti classificati

Gli atti per i quali risulta necessaria la limitazione della diffusione a tutela della sicurezza dello Stato soggiacciono a due tipi di classificazione a seconda del “livello” di protezione e della “qualifica” di sicurezza. Sotto il primo profilo – livello di segretezza – gli atti si dividono in: “riservato”, “riservatissimo”, “segreto”, “segretissimo”. Per gli atti coperti da segreto di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il livello “segretissimo”.  Gli atti classificati, ai sensi dell’art. 1 lett. n) D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5, si distinguono poi per la “qualifica di sicurezza” o “qualifica”, la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UE, altre) che indica l’organizzazione internazionale o dell’Unione europea o il programma intergovernativo di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione (la “qualifica” si riferisce anche alle informazioni non classificate). Fatta eccezione per i documenti coperti da segreto di Stato, il legislatore si è preoccupato di disciplinare il diritto di accedere e, in particolare, le modalità di accesso, alle altre tipologie di documenti classificati, demandando all’autorità giudiziaria il potere di ordinarne l’esibizione e curarne la conservazione “con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia”.

Le modalità di conservazione, anch’esse disciplinate dal DPCM 6 novembre 2015, n. 5, sono distinte in base al diverso livello di segretezza. Gli atti classificati “riservato” per i quali non è richiesto nullaosta di sicurezza, devono essere gestiti in apposite aree controllate con accesso limitato al solo personale autorizzato per ragioni inerenti all’impiego, incarico o professione e adeguatamente istruito in materia. Le aree controllate sono dotate di un perimetro delimitato e misure di protezione minime (blindature, armadi corazzati, casseforti) per la custodia dei documenti. Ai sensi dell’art. 71 del succitato D.P.C.M., le aree dove vengono trattate informazioni classificate a livello “riservatissimo” e superiore sono organizzate e strutturate in modo da corrispondere ad una delle seguenti tipologie: a) “aree riservate di I classe”: quelle in cui l’ingresso consente di poter accedere direttamente alle informazioni; b) “aree riservate di II classe”: quelle che vengono protette, mediante controlli predisposti anche internamente ed in cui le informazioni classificate sono conservate in contenitori di sicurezza. L’accesso disposto dall’autorità giurisdizionale, quindi, nell’ottica del legislatore, rappresenta il punto di equilibrio e proporzione tra due contrapposti interessi, il diritto di difesa del soggetto interessato e il bene della sicurezza nazionale.

Abuso edilizio – Ordine di demolire

Tar Sicilia, Catania, sez. V, 20 giugno 2023, n. 1922

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato

Il provvedimento con cui viene ingiunta, anche se tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, perché realizzato senza titolo, ha natura vincolata e come tale non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, nemmeno nel caso in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dal momento in cui l’abuso stesso è stato realizzato.

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 20 giugno 2023, n. 10418

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Vincolo ambientale e paesistico

Sono sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo se si tratta di opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa.

Condono-ter

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 19 giugno 2023, n. 445

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – “Terzo condono”

L’applicazione del c.d. “Terzo condono” è esclusa per gli abusi dotati di consistenza volumetrica e realizzati su zona sottoposta a preesistente vincolo paesaggistico (anche relativo), mentre è ammessa per gli abusi c.d. minori (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), come indicato ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003.

Oneri di urbanizzazione

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 19 giugno 2023, n. 10390

Titolo edilizio – Oneri di urbanizzazione – Finalità

Il rilascio della concessione edilizia si configura come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall’ente locale per le opere indispensabili affinché l’area acquisti attitudine al recepimento dell’insediamento del tipo assentito e per le quali l’area acquista un beneficio economicamente rilevante. Pertanto, il contributo per oneri di urbanizzazione è dovuto per il solo rilascio della concessione, senza che neanche rilevi la già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione.

Abuso edilizio – Ordine demolizione

Tar Calabria, Reggio Calabria, 19 giugno 2023, n. 527

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Istanza in sanatoria

A fronte di un abuso edilizio, l’amministrazione comunale è sempre tenuta ad ordinarne la demolizione, ancorché sia astrattamente sanabile. L’eventuale sanabilità dell’abuso costituisce, infatti, un posterius rispetto all’esercizio del potere ripristinatorio, avente natura dovuta e vincolata in quanto strumentale alla necessaria ricostituzione dell’assetto urbanistico-edilizio violato.

Titolo edilizio – Legittimazione

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 16 giugno 2023, n. 210

Titolo edilizio – Onere di verifica della legittimazione

Il Comune, prima di rilasciare il titolo edilizio, ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria. Conseguentemente, chi richiede il titolo autorizzatorio edilizio deve comprovare la propria legittimazione all’istanza ed è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, concessorio, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell’intervento, e dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio.

Gazebo

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 16 giugno 2023, n. 10329

Titolo edilizio – Intervento di nuova costruzione – Gazebo

Il gazebo, quale struttura a copertura di un’area, sorretta da pali o pilastri e aperta sui lati, costituisce opera soggetta a permesso di costruire tutte le volte che è destinata ad esigenze non temporanee, senza che rilevi la sua pertinenzialità, che presuppone comunque la SCIA, o la sua eventuale facile amovibilità, o il materiale del quale è composto.