ANAC, Atto del Presidente, 5.09.2023
Società a partecipazione pubblica locale – Direttore Generale – Procedura selettiva – Soggetto indagato per concorso in peculato e falso – Partecipazione – Inopportunità
Una società pubblica è tenuta ad applicare l’art. 3 dalla legge n. 97/2001 e, dunque, a trasferire il dirigente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento dei fatti di reato, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente in questione sarà invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento.
La partecipazione di un dipendente indagato per concorso in peculato e falso alla procedura selettiva indetta da una società a controllo pubblico per la selezione del direttore generale è inopportuna, in considerazione del ruolo apicale e strategico che ricopre la figura del D.G. all’interno della società, della natura fiduciaria dell’attribuzione e del discredito che certamente deriverebbe alla immagine della stessa società.