Abuso edilizio

Abusi in aree sottoposte a vincoli

Consiglio di Stato, sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8805

Abuso edilizio – Vincoli paesaggistici – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Comunicazione avvio procedimento

Ai sensi dell’articolo 27 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione a interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata, è doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titulo e non solamente di quelli che avrebbero richiesto il previo rilascio di un permesso di costruire.

Ai fini dell’adozione delle ordinanze di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto, alla stregua dell’articolo 21-octies della legge n 241 del 1990.

Epoca di realizzazione dell’abuso

Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 27 settembre 2023, n. 682

Abuso edilizio – Epoca di realizzazione – Onere probatorio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Inottemperanza – Sanzione pecuniaria alternativa – Acquisizione gratuita al patrimonio dello Stato

Nel caso in cui sia contestata la realizzazione di opere edilizie abusive, l’onere probatorio circa l’epoca di costruzione delle stesse grava sul proprietario raggiunto dall’ordinanza di demolizione.

La sanzione pecuniaria prevista per il caso di inottemperanza all’ordine demolitorio è una misura volta a garantire il ripristino della legalità violata, avente carattere reale, sicché può colpire anche l’attuale proprietario, pur non responsabile dell’abuso, se comunque destinatario dell’ordine demolitorio.

L’area di sedime da acquisire al patrimonio pubblico in caso di inottemperanza all’ordine demolitorio, non deve necessariamente essere indicata nel provvedimento demolitorio, ma può essere chiarita nel successivo provvedimento di acquisizione gratuita del bene al patrimonio dello Stato.

Abuso edilizio e istanza in sanatoria

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 27 settembre 2023, n. 14310

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Sanzione pecuniaria alternativa – Presupposti – Vincoli – Autorizzazione paesaggistica

La presentazione della domanda di condono non autorizza a completare né a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi.

Nessun vizio di natura motivazionale stricto sensu intesa può affliggere il gravato provvedimento di ingiunzione a demolire trattandosi di atto che – accertando l’esistenza di un illecito edilizio, ed irrogando la relativa sanzione – necessita di giustificazione, più che di motivazione, consistente nell’acclaramento dei fatti, id est della realizzazione delle opere e degli interventi edilizi, nella sussumibilità di tali interventi nel novero di quelli necessitanti di un titolo abilitativo e nella certazione della loro realizzazione in assenza del prescritto provvedimento abilitante.

L’applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, in deroga alla regola generale della demolizione, propria degli illeciti edilizi, presuppone la dimostrazione della oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell’intero edificio. Inoltre, l’applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria, può essere decisa dall’Amministrazione solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico.

La valutazione circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria a fronte di una opera abusiva in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive, dimodoché la verifica di cui all’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 va compiuta su segnalazione della parte privata durante la fase esecutiva e non dall’Amministrazione procedente all’atto dell’adozione del provvedimento sanzionatorio.

La ratio dell’introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati risiede nella valutazione che l’integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza.

È esclusa la possibilità generalizzata di rilascio ex post dell’autorizzazione paesaggistica al fine di sanare interventi già realizzati.

Abuso edilizio e istanza in sanatoria

Tar Campania, Napoli, sez. III, 27 settembre 2023, n. 5255

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Inottemperanza – Natura giuridica – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Natura giuridica – Onere motivazionale attenuato

L’accertamento di conformità disciplinato dell’art. 36, del d.P.R. n. 380 del 2001 va effettuato su iniziativa dell’interessato e non dell’amministrazione e la normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo al Comune, prima di emanare l’ordinanza di demolizione, di verificare la sanabilità del manufatto.

L’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ha carattere di illecito permanente, che persiste sino alla demolizione dei manufatti abusivi.

I procedimenti repressivi di illeciti, per loro natura tipizzati, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, pertanto, in caso di mancata comunicazione di avvio del procedimento, non risulta violato l’art. 7 della L. n. 241/1990.

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e del sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione, ha natura meramente dichiarativa e non implica scelte di tipo discrezionale.

L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile costituisce una conseguenza automatica e doverosa dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e non è necessaria, per la relativa adozione, la previa comunicazione di avvio del procedimento. L’atto di acquisizione al patrimonio del Comune dell’opera abusiva e della relativa area di sedime è un atto ricognitivo dovuto e dal contenuto vincolato, sicché – di norma – non vi è l’esigenza di instaurare il contraddittorio procedimentale con il soggetto interessato e non è, quindi, necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento.

Abusi edilizi, ordinanza di demolizione e oneri motivazionali

Consiglio di Stato, sez. VI, 26 settembre 2023, n. 8531

Vincoli – Autorizzazione paesaggistica – Istanza di accertamento di conformità – Effetti – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato

In caso di vincolo paesaggistico sull’area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria.

La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, a differenza della presentazione di un’istanza di condono, non toglie efficacia alla precedente ordinanza di demolizione, né priva il Comune del potere di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi fino alla definizione della domanda, ma comporta la mera sospensione dell’efficacia del provvedimento di demolizione fino alla definizione, anche tacita, dell’istanza.

L’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione costituisce attività di natura vincolata, dove la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino; a maggior ragione, quindi, l’Amministrazione, in sede di irrogazione della sanzione demolitoria, non deve ritenersi onerata di valutare preventivamente la possibilità che l’abuso sia sanabile, anche perché la sanatoria richiede la domanda dell’interessato, la quale, se proposta, produce l’effetto di sospendere l’efficacia dell’ordine di demolizione fino a definizione della istanza di sanatoria.

Il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza.

Istanza in sanatoria

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 20 settembre 2023, n. 2818

Titolo edilizio – Assenza di titolo/Totale difformità – Istanza in sanatoria – Termini

In materia edilizia, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in parziale difformità da esso, l’istanza di sanatoria può essere presentata anche dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001, fino alla materiale esecuzione della sanzione demolitoria.

L’esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende un’impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria, anche in considerazione del fatto che, in presenza di un ordine di demolizione, per tutto il termine assegnato al privato per la spontanea demolizione dell’opera e, comunque, fino alla materiale esecuzione delle sanzioni amministrative irrogate, l’interessato può chiedere il rilascio di specifica concessione in sanatoria e non può essere disposta la demolizione di un’opera conforme agli strumenti urbanistici per il solo tardivo inoltro dell’istanza di sanatoria.

Condono e interventi successivi

Consiglio di Stato, sez. VI, 19 settembre 2023, n. 8429

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Interventi ulteriori – Epoca di realizzazione – Onere probatorio

Il condono edilizio, regolato dall’art. 31 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, non autorizza ulteriori interventi edilizi sullo stesso edificio condonato non conformi alle norme urbanistiche.  Infatti, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori, sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive.

L’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale, ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto.

Ordine di sospensione dei lavori

Tar Molise, Campobasso, sez. I, 18 settembre 2023, n. 245

Intervento edilizio – Ordinanza di sospensione dei lavori – Natura giuridica – Impugnazione

Il potere di sospensione dei lavori edilizi, previsto dall’art. 27, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001, ha natura interinale e provvisoria fino all’adozione dei provvedimenti definitivi (ordine di demolizione o applicazione di una sanzione pecuniaria); pertanto, allo spirare del termine di 45 giorni previsto dalla legge, ove l’Amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l’ordine di sospensione dei lavori perde ogni efficacia.

L’ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia nel termine di 45 giorni decorrenti dalla sua emanazione, ovvero a seguito dell’adozione di provvedimenti definitivi, fra i quali l’ordine di demolizione; ne consegue che la sua impugnazione, quand’anche proposta prima del decorso dei 45 giorni dalla sua notificazione, è destinata a divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a motivo della postuma perdita di effetti dell’ordinanza stessa o per la successiva adozione dell’ordine di demolizione, in aderenza alla sequenza procedimentale delineata dagli artt. 27 e 31, d.P.R. n. 380 del 2001.

Istanza in sanatoria e vincoli sopravvenuti

Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2023, n. 8404

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Diniego – Eccesso di potere – Rilevanza dei vincoli sopravvenuti in procedimenti di sanatoria

Riguardo alla rilevanza dei vincoli sopravvenuti nei procedimenti di sanatoria edilizia, deve rilevarsi che:

a) nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l’Amministrazione competente ad esaminare l’istanza di condono proposta ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 deve acquisire il parere della Autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi; b) per quanto sussista l’onere procedimentale di acquisire il necessario parere in ordine alla assentibilità della domanda di sanatoria – a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo – l’Autorità preposta deve esprimere non una valutazione di conformità delle opere alle predette previsioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della loro realizzazione, bensì un parere di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo; c) quando le previsioni di tutela sono sopraggiunte alla realizzazione dell’intervento edilizio, la valutazione paesaggistica non può compiersi come se l’intervento sia ancora da realizzare, specialmente nei casi in cui le previsioni di tutela successivamente sopraggiunte ad integrare la disciplina dell’area risultano del tutto incompatibili con la tipologia dell’intervento già realizzato.

Il sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati, dovendo l’Amministrazione valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo – anche sulla salvaguardia della pubblica incolumità – e la permanenza in loco del manufatto abusivo.

Il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o per disparità di trattamento non è predicabile per gli atti vincolati, tra i quali vanno annoverati anche i provvedimenti di diniego del condono edilizio, in relazione all’insussistenza di un presupposto legale di sanabilità delle opere abusive; in particolare, l’illegittimità per disparità di trattamento è configurabile solo in casi macroscopici in cui sia riscontrabile un’assoluta identità delle situazioni di fatto prese in considerazione, tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una diversa valutazione.

Abuso edilizio, denuncia del vicino e obbligo di provvedere

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 12 settembre 2023, n. 5059

Abuso edilizio – Vicinitas – Istanza di repressione – Obbligo di provvedere – Accesso

Il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio, ovvero un intervento per il quale, quommodo, si ignori l’effettiva esistenza di un titolo abilitativo, è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull’istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente.

Sussiste  l’obbligo dell’Amministrazione Comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulategli dal relativo proprietario, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a.

Al proprietario dell’immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata – e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa -, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie.