Abuso edilizio

Abuso edilizio e ordinanza di demolizione

Tar Campania, Salerno, sez. I, 4 settembre 2023, n. 1949

Pianificazione edilizia – Pluralità di opere – Visione atomistica – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato

Per valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle opere medesime, atteso che la considerazione “atomistica” dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l’impatto effettivo degli interventi compiuti; pertanto, i molteplici interventi eseguiti non vanno considerati in maniera “frazionata” e, al contrario, debbono essere vagliati in un quadro di insieme e non segmentato, solo così potendosi comprendere l’effettiva portata dell’operazione.

L’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e vincolato, è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, quando l’Amministrazione provvede alla compiuta descrizione delle opere abusive e alla constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio, non occorrendo alcuna motivazione specifica in relazione al tempo intercorso o alla proporzionalità della sanzione ripristinatoria all’uopo da emettere.

Permesso in sanatoria e doppia conformità

Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 2 settembre 2023, n. 642

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Doppia conformità

Ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, è necessaria la c.d. doppia conformità, ossia la conformità dell’intervento oggetto dell’istanza alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione della domanda.

Abuso edilizio e responsabilità del proprietario

Consiglio di Stato, sez. II stralcio, 31 agosto 2023, n. 13500

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Occupazione abusiva – Responsabilità

Il proprietario formale del terreno su cui è stata realizzata l’opera abusiva oggetto di demolizione è responsabile dell’abuso, anche ove lo stesso terreno sia stato abusivamente occupato da un soggetto terzo: ai sensi dell’art. 31 del DPR 380 del 2001, infatti, i soggetti legittimati passivi dell’ordine di demolizione sono sia il proprietario, che il responsabile dell’abuso. Il proprietario, peraltro, proprio in virtù del titolo dominicale, dispone dei rimedi offerti iure privatorum dall’ordinamento civile per rientrare nel possesso del terreno.

L’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ha natura reale e ripristinatoria, prescindendo del tutto dal fatto che il proprietario sia soggettivamente responsabile (o meno) dell’abuso contestato.

Abuso edilizio e tettoia

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 30 agosto 2023, n. 2595

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Natura giuridica – Destinatari – Titolo edilizio – Tettoia

L’illecito edilizio ha natura di illecito permanente, che non consente di poter configurare alcuna decadenza né un legittimo affidamento in capo agli interessati e il potere di repressione degli abusi edilizi non è soggetto a termini perentori. Tale potere, invero, non si consuma allo spirare del termine di conclusione del procedimento, ex art. 2 della legge n. 241/1990, il cui decorso non si riverbera perciò solo in termini di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato.

Anche a distanza di tempo, l’Amministrazione ha l’obbligo di reprimere gli abusi edilizi e, come tutti i provvedimenti sanzionatori, l’ordine di demolizione costituisce un atto vincolato, subordinato al ricorrere di determinati presupposti, in presenza dei quali l’interessato non può dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.

Nel caso di illeciti edilizi vi è un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell’ordinamento, confidando nell’omissione dei controlli o nella persistente inerzia tenuta dall’Amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza; il fattore tempo non può dunque agire in sinergia con l’apparente legittimità dell’azione amministrativa favorevole, a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse.

I provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale, con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato.

La tettoia realizzata in adiacenza all’edificio principale richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire quando, per le sue caratteristiche costruttive, sia idonea ad alterare la sagoma dell’immobile; è, invece, sottratta a tale regime, ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accede.

Abuso edilizio e sanzione pecuniaria alternativa

Consiglio di Stato, sez. VII, 28 agosto 2023, n. 7987

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Sanzione pecuniaria alternativa

L’applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria può essere decisa dall’Amministrazione solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, e solo sulla base di un motivato accertamento tecnico che dia conto dell’impossibilità di eseguire la demolizione senza compromissione della parte legittimamente realizzata. La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione a demolire, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive.

Abuso edilizio e rispetto del diritto di abitazione

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Bolzano, 25 agosto 2023, n. 269

Titolo edilizio – Trasformazione edilizia – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Diritto di abitazione – Principio di proporzionalità

Il deposito di materiali inerti con carattere di stabilità e durata permanente determina una trasformazione permanente dell’assetto edilizio del territorio, necessitante di concessione edilizia; il mutamento di destinazione è variante essenziale e come tale legittima il provvedimento di demolizione e ripristino.

In materia di rapporti tra il diritto di abitazione e gli abusi edilizi si considera legittimo l’ordine di demolizione di un abuso edilizio rispetto al principio di proporzionalità declinato dalla Corte EDU: la questione del rispetto del principio di proporzionalità rileva solo nella diversa fase dell’esecuzione dell’ordine di demolizione se e quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona. Pertanto, il suddetto principio non viene in applicazione ove l’abuso perpetrato non inerisce all’esigenza di sopperire ad eventuali esigenze abitative.

La sanzione ripristinatoria della legalità violata può considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare un’ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi.

Abuso edilizio, doppia conformità e sanatoria giurisprudenziale

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 24 agosto 2023, n. 2660

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Doppia conformità – Sanatoria giurisprudenziale – Sopravvenienze

L’istituto dell’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 – che disciplina il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria “subordinandolo alla doppia conformità degli interventi realizzati con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, che a quello della presentazione della domanda”, in linea con la sua funzione, che è quella di garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità, presuppone la c.d. doppia conformità dell’opera, ovvero la non contrarietà dell’intervento abusivo alla disciplina urbanistico-edilizia in vigore sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria (art. 36 del D.P.R. n. 380/2001).

La cd. sanatoria giurisprudenziale – che considera sufficiente la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria, indipendentemente dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell’opera – deve considerarsi figura ormai superata, nonché recessiva rispetto al disposto normativo vigente e ai principi che regolano la repressione dell’abusiva trasformazione del territorio. Il permesso di costruire in sanatoria è infatti ottenibile soltanto in presenza dei presupposti espressamente delineati dall’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, ossia a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica-edilizia vigente al momento della realizzazione del manufatto e della presentazione della domanda (cd. doppia conformità). Pertanto, in assenza del requisito della doppia conformità, ormai espressamente richiesto dalla legge, non residuano margini per l’applicazione della sanatoria impropria, istituto ormai definitivamente abbandonato dalla giurisprudenza, sia amministrativa, sia della Corte Costituzionale.

Le sopravvenienze positive non consentono di sanare gli abusi pregressi. Diversamente opinando, si incentiverebbe l’abusivismo edilizio e si premierebbe la condotta del soggetto che ha trasgredito le norme. Le sopravvenienze, anche positive, infatti, minerebbero la certezza e la sicurezza dei rapporti giuridici, oltre che il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Abuso edilizio, istanza in sanatoria e interventi successivi

Tar Campania, Napoli, sez. III, 22 agosto 2023, n. 4843

Titolo edilizio – Annullamento – Abuso edilizio – Interventi successivi

Il provvedimento di annullamento di concessione edilizia illegittima è da ritenersi in re ipsa correlato alla necessità di curare l’interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata, atteso che il rilascio del titolo edilizio comporta la sussistenza di una permanente situazione contra legem e di conseguenza ingenera nell’Amministrazione il potere-dovere di annullare in ogni tempo la concessione illegittimamente assentita.

La demolizione dell’opera principale non fa venire meno l’abusività degli interventi realizzati successivamente, poiché essa inevitabilmente si ripercuote sulla costruzione realizzata successivamente senza alcun titolo abilitativo. Gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente.

In presenza di manufatti abusivi, non sanati, né condonati, gli interventi ulteriori pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.

In pendenza di istanza di condono, gli unici interventi edilizi consentiti sul manufatto abusivo sono quelli diretti a garantirne l’integrità e la conservazione, nell’ambito dei quali non può contemplarsi la relativa demolizione in vista della ricostruzione, né totale, né parziale.

Abuso edilizio e istanza di sanatoria

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 22 agosto 2023, n. 2551

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Conguaglio somme dovute – Prescrizione

Il decorso dei termini fissati per la prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute (trentasei mesi) presuppone, in ogni caso, l’iniziale completezza della domanda di sanatoria o l’avvenuto adempimento dell’eventuale richiesta di integrazione documentale.

Abuso edilizio e proprietario incolpevole

Consiglio di Stato, sez. VII, 21 agosto 2023, n. 7882

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Proprietario incolpevole – Responsabile

Il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all’effetto sanzionatorio di cui all’art. 31, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, della demolizione o dell’acquisizione, come effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, deve provare la intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, siano però anche idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa.