Abuso edilizio

Abuso edilizio e legittimo affidamento

Tar Sicilia, Catania, sez. V, 16 agosto 2023, n. 2532

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Inerzia dell’Amministrazione – Affidamento

A fronte della commissione di un illecito edilizio, non è invocabile alcun legittimo affidamento neanche nel caso di notevoli ritardi dell’Amministrazione nel provvedere su eventuali istanze di sanatoria o condono degli abusi realizzati. Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima.

Ordinanza di demolizione

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 8 agosto 2023, n. 2516

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Inottemperanza – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale

Essendo l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione un evento normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l’effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione stessa, la mancata indicazione dell’area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l’indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione.

Essendo gli interessati sottoposti alla sanzione legale della perdita della proprietà quale effetto diretto dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire emessa a loro carico, non può riconoscersi loro la titolarità di alcun interesse individuale meritevole di tutela all’esatta determinazione dell’Amministrazione destinata a beneficiare del correlativo acquisto proprietario.

Abuso edilizio, sanatoria e valutazioni istruttorie

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 7 agosto 2023, n. 512

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Valutazione esistenza vincolo paesaggistico

La compatibilità dell’opera da condonare, rispetto al regime di salvaguardia garantito da un vincolo paesaggistico, al fine di verificare l’effettiva tutela del bene protetto, deve essere valutata alla data dell’esame della domanda di sanatoria. Pertanto, l’esistenza del vincolo va valutata al momento dell’esame della domanda di condono, con il risultato che, se non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica in quel momento, il titolo in sanatoria non può essere assentito, anche se, in ipotesi, l’edificazione rispettava tale normativa al momento della sua realizzazione senza autorizzazione.

Abuso edilizio

Tar Lazio, Roma, sez. IV-ter, 19 luglio 2023, n. 12151

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Vincolo paesaggistico – Realizzazione soppalco – Titolo edilizio

Con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, va precisato che il condono previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti.

Deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico.

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VII, 31 luglio 2023, n. 7418

Abuso edilizio – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia – Ratio e finalità

La nozione di “vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” di cui all’articolo 27 del d.P.R. 380 del 2001 ha valenza ampia e onnicomprensiva e non resta limitata ai soli casi di conclamato abuso edilizio. Invero, l’attività di vigilanza in parola mira in generale ad assicurare la rispondenza dell’attività edilizia “alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”. Pertanto, si tratta di una previsione di ampiezza tale da non restare limitata al solo ambito dell’attività edilizia strictu sensu ‘abusiva’, ma tale da ricomprendere anche ogni più estesa forma di controllo (quale quella finalizzata – secundum legem – ad assicurare che il soggetto, il quale intraprende un’attività edilizia – in principio, del tutto legittima – sia a ciò pienamente legittimato).

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 27 luglio 2023, n. 7384

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Incompetenza relativa – Pertinenze – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale

Anche se di natura pertinenziale, un manufatto posto a servizio di un’opera abusiva è da considerarsi intervento di nuova costruzione, come tale assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire.

L’omessa o imprecisa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione: invero, l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria.

I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti di carattere vincolato, per cui, nel caso di atto amministrativo eventualmente viziato da incompetenza relativa, risulta comunque applicabile l’art. 21-octies L. 241/90, in base al quale i vizi meramente formali e di procedura non possono costituire motivo di annullamento, essendo palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Abuso edilizio e oneri probatori

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 24 luglio 2023, n. 459

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Onere probatorio – Diniego – Onere motivazionale attenuato

La domanda di sanatoria o di condono è valutata dall’amministrazione alla luce delle risultanze documentali offerte dall’interessato, sul quale incombe l’onere di produrre la documentazione ritenuta indispensabile dall’Amministrazione, ai fini del buon esito del procedimento.

I provvedimenti che sanzionano l’attività edilizia abusiva – ivi compresi i dinieghi di sanatoria o di condono – sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il trascorrere del tempo non può mai legittimare, e non potendo, peraltro, l’interessato dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi. Pertanto, è legittima e doverosa l’adozione del provvedimento di diniego del condono anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell’istanza, senza bisogno di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legittimità violata.

Istanza in sanatoria e oneri dell’ente locale

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 24 luglio 2023, n. 567

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Onere di riscontro da parte del Comune

A fronte di un’istanza di condono da parte del privato, è onere dell’Amministrazione dare riscontro, rappresentando gli elementi che, in concreto, possano impedirne una pronta definizione.

Non risponde ai canoni di buona amministrazione la condotta del Comune che, nell’astenersi dal dare riscontro alle reiterate richieste avanzate dal privato, giustifichi solo in giudizio l’impossibilità di definire la pratica per l’affermata incompletezza della documentazione a suo tempo prodotta.

In presenza di una formale istanza, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici.

Abuso edilizio e oneri motivazionali

Tar Campania, Napoli, sez. VI, 24 luglio 2023, n. 4445

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Comunicazione avvio procedimento – Sanzione pecuniaria alternativa

La comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti, essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati dalla legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies, L. 241/1990.

Per giustificare l’ingiunzione di demolizione, è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell’area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi, questi, invece, necessariamente afferenti alla successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale.

Le disposizioni dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell’originario ordine di demolizione.

Ordinanza di demolizione ed effetti dell’istanza di sanatoria

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 24 luglio 2023, n. 4454

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Istanza in sanatoria – Effetti – Dies ad quem

La domanda di accertamento di conformità di un’opera edilizia può essere presentata fino al momento in cui l’amministrazione pubblica non abbia portato a termine il procedimento sanzionatorio e abbia, dunque, accertato formalmente l’inottemperanza all’ordine di demolizione e disposto la conseguente acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.

Per tracciare il dies ad quem oltre il quale è obiettivamente preclusa la possibilità di richiedere la cosiddetta sanatoria ordinaria, è necessaria la notifica del verbale di inottemperanza, stante che nel breve spazio ricompreso tra i 90 giorni per la demolizione spontanea e l’adozione del provvedimento di acquisizione, si radica la previsione di chiusura dell’art. 36 T.u.e., che consente fino allo spirare di tale termine la proposizione della relativa domanda.

La presentazione dell’istanza di sanatoria comporta l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive e il conseguente venir meno dell’interesse all’impugnazione della stessa, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera provocato dalla predetta istanza comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, sia esso di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento demolitorio oggetto dell’impugnativa.