Abuso edilizio

Abuso edilizio e oneri motivazionali

Tar Campania, Napoli, sez. VI, 24 luglio 2023, n. 4445

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Comunicazione avvio procedimento – Sanzione pecuniaria alternativa

La comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti, essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati dalla legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies, L. 241/1990.

Per giustificare l’ingiunzione di demolizione, è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell’area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi, questi, invece, necessariamente afferenti alla successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale.

Le disposizioni dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell’originario ordine di demolizione.

Ordinanza di demolizione ed effetti dell’istanza di sanatoria

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 24 luglio 2023, n. 4454

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Istanza in sanatoria – Effetti – Dies ad quem

La domanda di accertamento di conformità di un’opera edilizia può essere presentata fino al momento in cui l’amministrazione pubblica non abbia portato a termine il procedimento sanzionatorio e abbia, dunque, accertato formalmente l’inottemperanza all’ordine di demolizione e disposto la conseguente acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.

Per tracciare il dies ad quem oltre il quale è obiettivamente preclusa la possibilità di richiedere la cosiddetta sanatoria ordinaria, è necessaria la notifica del verbale di inottemperanza, stante che nel breve spazio ricompreso tra i 90 giorni per la demolizione spontanea e l’adozione del provvedimento di acquisizione, si radica la previsione di chiusura dell’art. 36 T.u.e., che consente fino allo spirare di tale termine la proposizione della relativa domanda.

La presentazione dell’istanza di sanatoria comporta l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive e il conseguente venir meno dell’interesse all’impugnazione della stessa, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera provocato dalla predetta istanza comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, sia esso di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento demolitorio oggetto dell’impugnativa.

Abuso edilizio e istanza in sanatoria

Tar Marche, Ancona, sez. I, 22 luglio 2023, n. 493

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Legittimazione del richiedente – Onere di verifica – Diritti dei terzi

Il Comune, prima di rilasciare il titolo edilizio in sanatoria, ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questo sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria.

Se è vero che il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi e che il Comune non è tenuto ad effettuare complessi accertamenti in ordine alla titolarità del bene, è altrettanto vero che, in caso di dissidio tra proprietari, poiché le opere di cui si chiede il condono incidono su diritti altrui, è necessario che l’istruttoria della pratica e il provvedimento finale diano conto della verifica della legittimazione del soggetto richiedente. Se pure non si può richiedere che il controllo da parte del Comune riporti un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati, allo stesso modo, l’ente locale non può interpretare le opposizioni di terzi come una sorta di veto al rilascio del titolo.

Abuso edilizio e ordinanza di demolizione

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 17 luglio 2023, n. 601

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Presupposti – Destinatari – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Esenzione

In forza dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, l’ordine di demolizione ha come destinatari sia il proprietario dell’immobile dove sono state realizzate le opere abusive, sia l’autore dell’abuso. L’equiparazione del proprietario all’autore dell’abuso rivela che la misura ripristinatoria ha carattere oggettivo, essendo diretta a reintegrare immediatamente l’ordine urbanistico. Il proprietario non può, quindi, liberarsi dall’obbligo di rimessione in pristino eccependo l’estraneità all’abuso, o la buona fede circa il comportamento degli esecutori materiali dei lavori; tali elementi diventano, infatti, rilevanti solo quando è necessario valutare in che modo l’ordine di demolizione possa essere ottemperato. È nella fase dell’ottemperanza, dunque, che il proprietario può distinguere la sua posizione da quella dell’autore dell’abuso, evitando la responsabilità solidale con quest’ultimo e la perdita dell’immobile.

Nell’ambito delle costruzioni abusive, il proprietario incolpevole non è automaticamente esposto alla sanzione della perdita della proprietà dell’immobile o alla sanzione pecuniaria; le altre misure, ad esclusione del ripristino che ha carattere oggettivo, hanno natura punitiva e afflittiva, e non possono essere applicate senza una verifica della responsabilità personale.

Il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di demolizione non è l’accertamento della responsabilità del destinatario nella realizzazione dell’abuso, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, per cui è inciso anche il proprietario non responsabile e colui che v’è succeduto a qualunque titolo. La conseguenza di tale premessa è che, in materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, affinché quest’ultimo possa andare esente dalla misura consistente nell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene occorre che risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone lo stesso venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento.

Abuso edilizio – Attivazione procedimento su segnalazione

Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 28 giugno 2023, n. 213

Abuso edilizio – Segnalazioni – Obbligo di attivazione procedimento di controllo – Doppia conformità – Idoneità sismica

Il proprietario di un’area confinante rispetto a quella sulla quale viene realizzata un’attività edilizia ritenuta illegittima e pregiudizievole può pretendere che il Comune adotti le misure repressive o, comunque, che emetta un provvedimento che spieghi esplicitamente le ragioni della mancata attivazione, sicché in presenza di segnalazioni circostanziate e documentate, l’Amministrazione ha l’obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell’abuso, della cui conclusione deve essere dato motivato conto.

La conformità urbanistico/edilizia di un manufatto implica anche l’idoneità sismica dell’immobile, facendo capo tale verifica al Comune nell’ambito del generale potere di vigilanza spettante agli uffici tecnici comunali ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché del potere di vigilanza sull’osservanza delle norme in materia antisismica di cui all’art. 103 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Abuso edilizio e acquisizione al patrimonio comunale

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 12 luglio 2023, n. 2323

Abuso edilizio – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Natura giuridica

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi, di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, non è una sanzione penale, né può essere considerata una sanzione amministrativa ad essa equiparata, in quanto: a) l’acquisizione non consegue automaticamente all’accertamento dell’abuso edilizio, ma alla successiva inottemperanza, da parte del responsabile dell’abuso, dell’ordine di demolizione/riduzione in pristino precedentemente emesso; b) l’acquisizione al patrimonio comunale è funzionale al ripristino dello stato dei luoghi ad iniziativa forzosa dell’amministrazione e a spese dell’obbligato, per superare l’inerzia dei responsabili dell’abuso; c) il mantenimento dell’opera ha carattere eccezionale e l’acquisizione ha funzione strumentale rispetto all’ordine di ripristino.

Abuso edilizio e diniego di condono

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 10 luglio 2023, n. 577

Abuso edilizio – Istanza di condono – Diniego – Affidamento

Il diniego di condono risulta legittimamente adottato anche molti anni dopo la presentazione dell’istanza di condono e la risposta tardiva da parte del Comune non permette di radicare alcun affidamento tutelabile, né per quanto riguarda l’estensione delle categorie della sanatoria, né relativamente alla persistenza del potere di intimare la rimessione in pristino. La demolizione di opere mai assistite da titolo edilizio ha natura vincolata, non richiede la dimostrazione di un interesse pubblico attuale, e non diventa inammissibile per il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso o in conseguenza del trasferimento della proprietà del bene. Inoltre, la legittimità dell’ordine di demolizione comporta l’applicabilità delle sanzioni collegate all’inottemperanza, compresa la perdita della proprietà fino al decuplo della superficie utile abusivamente costruita.

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 7 luglio 2023, n. 6658

Abuso edilizio – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Comunicazione avvio procedimento

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguenza che per l’adozione del provvedimento di immissione in possesso non è necessaria una comunicazione di avvio del relativo procedimento alla parte destinataria del provvedimento repressivo.

Abuso edilizio

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 5 luglio 2023, n. 2267

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Battigia

Il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ordine di demolizione e ogni altro provvedimento sanzionatorio) costituisce atto dovuto della p.a., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, a seguito di accertamento dell’abuso e di riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge; ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso, che è in re ipsa, con l’interesse del privato proprietario del manufatto, anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo.

Non è applicabile l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 che si riferisce agli interventi abusivi realizzati su aree demaniali ovvero di proprietà dello Stato, laddove l’intervento sia stato realizzato nell’area di rispetto dalla battigia.

L’ordine di demolizione è da ritenersi sorretto da adeguata istruttoria e sufficiente motivazione, allorquando sia rinvenibile l’individuazione dell’infrazione commessa e della norma violata, nonché la puntuale descrizione delle opere abusive, che consistono nell’espressione di nuova volumetria ad uso residenziale costruita in assenza di titolo edilizio e in costanza di vincolo di inedificabilità per ragioni sismiche e paesaggistiche, ovvero di legge.

Abuso edilizio

Tar Campania, Napoli, sez. VII, 3 luglio 2023, n. 3964

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Prescrizione – Onere probatorio – Onere motivazionale attenuato – Zona vincolata – Sanzione pecuniaria alternativa – Istanza in sanatoria

L’attività di repressione degli abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso.

Nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza repressiva di un abuso edilizio, è onere del privato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., fornire la prova dello status quo ante attraverso una dimostrazione rigorosa dello stato della preesistenza.

In materia di abusivismo edilizio, l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e ha ad oggetto il manufatto abusivo, le opere accessorie e quelle complementari, ossia l’edificio abusivo complessivamente considerato.

Il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) e non è ammessa l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.

In presenza di opere edilizie abusive, l’amministrazione comunale può ricorrere alla generale ingiunzione di demolizione di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, anche nelle ipotesi in cui tali opere siano state realizzate in zona vincolata, per le quali, quindi, potrebbe procedersi alla demolizione d’ufficio ai sensi dell’art. 27, atteso che i poteri attribuiti all’autorità comunale dalle due disposizioni non si escludono a vicenda, ma concorrono.

La facoltà d’irrogare una sanzione pecuniaria in luogo di quella della demolizione, già prevista dall’art. 12 cpv., l. n. 47 del 1985, ed oggi trasfusa nell’art. 34 cpv. d.P.R. 380 del 2001, è prevista unicamente per gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire e non nel caso di mancanza assoluta di titolo abilitante all’edificazione. Inoltre, l’applicabilità della sanzione pecuniaria è subordinata all’impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità, da valutarsi in sede esecutiva.

La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, ex art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, non essendovi alcuna automatica necessità per l’Amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. Essa determina soltanto un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che opera in termini di mera sospensione dello stesso. Ne consegue che in caso di rigetto dell’istanza in sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.