Abuso edilizio

Abuso edilizio

Tar Lazio, Roma, sez. IV-ter, 3 luglio 2023, n. 11103

Abuso edilizio – Vincoli di inedificabilità assoluta – Condono – Silenzio assenso

Il fatto che una zona sia prevalentemente urbanizzata o già paesisticamente degradata non fa venir meno l’esigenza di scongiurare la realizzazione di ulteriori interventi abusivi.

In caso di abusi edilizi commessi su aree soggette a vincolo, non può configurarsi silenzio assenso sulle istanze di condono.

La sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, come anche la soggezione dell’immobile sul quale è stata realizzata l’opera abusiva a vincoli imposti a tutela di particolari interessi, legislativamente qualificati come ostativi alla sanabilità delle opere, rappresenta un presupposto di per sé sufficiente per l’adozione di provvedimenti di diniego di condono e determina l’inutilità dell’assunzione dei pareri dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985.

Abuso edilizio

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 30 giugno 2023, n. 11013

Abuso edilizio – Condono – Uso abitativo – Onere probatorio

Ove la domanda di condono sia espressamente riferita ad immobile con destinazione abitativa, l’onere di provare, con elementi certi, la destinazione residenziale dell’immobile, anche se solo potenziale, ricade sull’istante.

In tema di condono edilizio, le strutture che formano oggetto di domanda, anche se realizzate a rustico e necessitanti di lavori di completamento funzionale, devono consistere in manufatti che abbiano acquistato una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione, altrimenti violandosi l’ambito di ammissibilità del condono normativamente previsto.

L’idoneità del manufatto all’uso abitativo deve risultare dalle caratteristiche della costruzione, che devono consentire tale uso senza alcuna addizione, che non sia di mero completamento e rifinitura: la struttura deve quindi trovarsi in uno stato di completamento funzionale.

Abuso edilizio

Tar Umbria, Perugia, sez. I, 30 giugno 2023, n. 413

Abuso edilizio – Sanzione pecuniaria alternativa

L’ammissibilità della c.d. “monetizzazione” dell’abuso postula la dimostrazione, da parte dell’interessato, dell’oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza compromettere la stabilità dell’intero edificio.

La possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 non determina, né può implicare l’illegittimità dell’ordine demolitorio, avendo come presupposto la validità e l’efficacia della sanzione ripristinatoria, atteso che soltanto durante la sua materiale esecuzione è possibile verificare se l’ordine di demolizione sia eseguibile – stante la possibilità di procedere al materiale ripristino dello status quo anteriore all’abuso – ovvero se, alla luce delle emergenze proprie della fase esecutiva, si renda necessario fare luogo all’applicazione della sanzione pecuniaria.

Impianti sportivi – Campi da “padel”

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 26 giugno 2023, n. 462

Titolo edilizio – Campo da padel

La realizzazione di un campo da padel non rientra fra gli interventi di edilizia libera e necessita del permesso di costruire, implicando una modificazione permanente del territorio legata all’utilizzo di calcestruzzo per l’installazione delle quattro pareti di confine, a differenza di quanto accade, ad esempio, per i campi da calcio o da tennis, che comportano soltanto operazioni di livellamento del terreno incapaci di mutare le sue caratteristiche, senza l’impiego di materiali artificiali di costruzione.

Iura novit curia

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 26 giugno 2023, n. 2009

Regolamento edilizio – Pubblicità – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Comunicazione avvio procedimento

Il principio “iura novit curia” non vale per le norme regolamentari (fra le quali il regolamento edilizio), adottate dagli enti locali o da altre Amministrazioni, che non siano assistite da particolari forme di pubblicità che ne assicurino la conoscenza sull’intero territorio nazionale.

In materia di repressione degli abusi edilizi vengono in rilievo atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare. Inoltre, il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l’individuazione degli abusi commessi.

Abusi edilizi

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 26 giugno 2023, n. 635

Abuso edilizio – Valutazione unitaria – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Esecuzione – Art. 8 CEDU – Acquisizione al patrimonio comunale

Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

L’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile di cui sia stata accertata l’abusività non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 della C.E.D.U., poiché da tale norma non può trarsi l’esistenza di un diritto assoluto ad occupare un immobile abusivo, solo perché casa familiare, non trattandosi nel caso in questione di proteggere il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, quanto della necessità di rimuovere la lesione di un bene costituzionalmente tutelato (il legittimo assetto del territorio) e di ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato. Infatti, laddove l’ordinaria sanzione per le violazioni in ambito edilizio sia la demolizione, la stessa si giustifica in base all’art. 8, comma 2, della Convenzione, come ingerenza prevista dalla legge, rappresentando una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Gli abusi edilizi devono essere valutati nel loro insieme, rilevando la loro interferenza complessiva sul territorio e non è consentita una loro atomizzazione, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.

Nell’ordine di demolizione di un’opera abusiva, non è necessario che venga individuata l’area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso di inerzia, potendo tale individuazione avvenire col successivo provvedimento di acquisizione, conseguente all’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.

Abuso edilizio – Ordine di demolire

Tar Sicilia, Catania, sez. V, 20 giugno 2023, n. 1922

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato

Il provvedimento con cui viene ingiunta, anche se tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, perché realizzato senza titolo, ha natura vincolata e come tale non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, nemmeno nel caso in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dal momento in cui l’abuso stesso è stato realizzato.

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 20 giugno 2023, n. 10418

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Vincolo ambientale e paesistico

Sono sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo se si tratta di opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa.

Condono-ter

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 19 giugno 2023, n. 445

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – “Terzo condono”

L’applicazione del c.d. “Terzo condono” è esclusa per gli abusi dotati di consistenza volumetrica e realizzati su zona sottoposta a preesistente vincolo paesaggistico (anche relativo), mentre è ammessa per gli abusi c.d. minori (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), come indicato ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003.