Abuso edilizio

Abuso edilizio – Ordine demolizione

Tar Calabria, Reggio Calabria, 19 giugno 2023, n. 527

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Istanza in sanatoria

A fronte di un abuso edilizio, l’amministrazione comunale è sempre tenuta ad ordinarne la demolizione, ancorché sia astrattamente sanabile. L’eventuale sanabilità dell’abuso costituisce, infatti, un posterius rispetto all’esercizio del potere ripristinatorio, avente natura dovuta e vincolata in quanto strumentale alla necessaria ricostituzione dell’assetto urbanistico-edilizio violato.

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2023, n. 5770

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Acquisizione al patrimonio comunale

L’acquisizione, a titolo gratuito, dell’area sulla quale insiste la costruzione abusiva al patrimonio indisponibile del Comune rappresenta la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un’opera in totale difformità o in assenza della concessione e, poi, non adempie l’obbligo di demolire l’opera stessa.

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 12 giugno 2023, n. 5735

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Indicazione dell’area – Onere motivazionale attenuato – Legittimo affidamento

L’omessa o imprecisa indicazione nell’ordinanza di demolizione dell’area che verrà acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione non costituisce ragione di illegittimità dell’ordinanza stessa; invero, l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria.

L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività: non è necessario che l’amministrazione individui un interesse pubblico – diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata – idoneo a giustificare l’ordine di demolizione. Tali principi valgono anche nel caso in cui l’ordine di demolizione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, atteso che a fronte della realizzazione di un immobile abusivo non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela.

Pannelli solari

Consiglio di Stato, sez. VII, 12 giugno 2023, n. 5757

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Legittimo affidamento – Installazione di pannelli solari in area vincolata

A fronte di illeciti edilizi, anche se realizzati dal dante causa, non esiste alcuna tutela dell’affidamento legato al trascorrere del tempo, nel caso in cui la contestazione avvenga molti anni dopo la realizzazione dell’illecito.

I pannelli solari a servizio di singoli edifici posti su coperture piane in modo da non essere visibili dagli edifici circostanti, ancorché apposti in aree vincolate, sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’allegato A, richiamato dall’art. 2, c. 1, d.P.R. 31/2017.

Abuso edilizio

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 7 giugno 2023, n. 497

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Legittimo affidamento – Nuova costruzione – Titolo edilizio

In presenza di un’opera abusiva, non è configurabile alcun legittimo affidamento che possa giustificare la conservazione dello stato di illiceità, nemmeno il lungo tempo trascorso dalla sua realizzazione.

L’opera di pavimentazione, quando comporti consumo di suolo e trasformazione permanente di un’area agricola in un’area accessoria alla produzione, deve essere previamente autorizzata.

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2023, n. 5529

Abuso edilizio – Compatibilità con strumenti urbanistici – Istanza in sanatoria – Sequestro – Sospensione ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Termine per ottemperanza – Sanzione pecuniaria sostitutiva

La presentazione di una istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è pertanto alcuna automatica necessità per l’amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. Essa determina soltanto un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che opera in termini di mera sospensione dello stesso. In caso di rigetto dell’istanza, che peraltro sopravviene in caso di inerzia del Comune dopo soli 60 giorni, l’ordine di demolizione riacquista la sua piena efficacia.

In presenza di un sequestro penale di opera abusiva e nella vigenza dello stesso, il termine per l’ottemperanza all’ordine di demolizione non decorre fino a che tale misura cautelare non sia venuta meno e il bene ritornato nella disponibilità del privato; di tal che, il formale accertamento dell’inottemperanza deve fare riferimento al mancato adempimento dell’ingiunzione demolitoria decorsi novanta giorni dal dissequestro dell’immobile.

La realizzazione delle opere edilizie in assenza del prescritto titolo edilizio costituisce elemento sufficiente a giustificare l’adozione dell’ordine di demolizione; tale circostanza impone al Comune di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi a prescindere dall’eventuale compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici, da valutare eventualmente in separata sede qualora venga presentata un’istanza di accertamento di conformità.

La valutazione circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo di quella ripristinatoria, costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione a demolire, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive.