Elezioni dei consigli metropolitani e dei presidenti dei liberi Consorzi comunali (province)
Corte Costituzionale, 6 luglio 2023, n. 136
Liberi consorzi comunali e Città metropolitane – Norme della regione Siciliana – Proroga delle funzioni dei commissari straordinari
È incompatibile con la Costituzione il continuo rinvio, da parte del legislatore siciliano, delle elezioni dei Consigli metropolitani e dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali che in Sicilia sostituiscono le province. Attraverso interventi puntuali e continui nel corso di otto anni, il legislatore regionale ha di fatto impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, in violazione degli articoli 3, 5 e 114 della Costituzione. A tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell’autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale.
Spettacoli dal vivo – Polizia amministrativa – Semplificazioni
La norma della regione Sicilia che ha inteso recepire nel territorio regionale, con proprio intervento unilaterale, le semplificazioni già operanti nel resto d’Italia con riferimento però a funzioni tuttora di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza statale viola l’art.117, secondo comma, lettera h), Cost. e l’art. 43 dello statuto speciale.
Edilizia e urbanistica – Interventi in deroga agli strumenti urbanistici – Interventi per la realizzazione di comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità – Termini e condizioni per il cambio di destinazione d’uso.
La norma della regione Siciliana che interviene a modificare gli effetti dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell’art. 10, c. 6, della legge n. 104 del 1992, prevedendo che l’effetto di variante del piano urbanistico che la legge statale eccezionalmente prevede, ma a condizione che l’immobile venga effettivamente utilizzato come comunità-alloggio o centro socio-riabilitativo per persone disabili per almeno vent’anni, si verifichi anche qualora l’immobile non venga utilizzato a tal scopo per tale tempo minimo è irragionevole e viola gli artt. 3 e 97 Cost. Consentendo deroghe alla disciplina urbanistica comunale non giustificate dalla necessità di tutela degli interessi delle persone disabili, la disposizione si pone altresì in contrasto con il principio della programmazione urbanistica.