occupazione abusiva

Danno erariale da occupazione abusiva di immobile

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, 29 ottobre 2024, n. 529

Danno erariale – Locazione – Occupazione abusiva – Indennità di occupazione – Prescrizione – Dirigenti – Notifica – Risarcimento danni

I Dirigenti comunali dei settori competenti alla gestione del patrimonio immobiliare rispondono del danno erariale causato dalla  prescrizione della pretesa creditoria del Comune per lesione del diritto al godimento di un immobile che l’ente conduceva in locazione, ma era stato occupato abusivamente da terzi, quando ben consapevoli che le notifiche relative all’ingiunzione di pagamento delle indennità di occupazione non erano andate a buon fine, perché il destinatario era sconosciuto, non si sono attivati disponendo i necessari sopralluoghi ad opera della competente Unità operativa territoriale della Polizia locale al fine di individuare gli effettivi occupanti.

Occupazione abusiva di alloggio popolare ed effetti del decorso del tempo

Tar Lazio, Roma, sez. V stralcio, 29 agosto 2024, n. 15995

Procedimento amministrativo – Edilizia residenziale pubblica – Provvedimento di rilascio – Natura giuridica – Decorso del tempo – Affidamento – Provvedimento sanzionatorio

Il tempo trascorso, oltre a non esaurire il potere dell’Amministrazione di procedere all’adozione di un provvedimento di rilascio di alloggio di edilizia popolare, ove sia stata accertata la mancanza nell’interessato dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, non può avere ingenerato in quest’ultimo alcun legittimo affidamento, atteso che egli doveva certamente conoscere quali fossero i requisiti necessari al subentro nell’alloggio di E.R.P.; in ogni caso, l’Amministrazione comunale, in presenza di una occupazione di alloggio di edilizia popolare da parte di un soggetto privo di titolo autorizzativo, è obbligata ad adottare provvedimenti sanzionatori, attesa la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello privato. Quindi, il mero decorso del tempo non può fondare alcuna legittima aspettativa sul favorevole esito del procedimento da parte del richiedente, d’altronde il provvedimento auspicato ha natura sostanzialmente concessoria, in quanto espressione della comparazione tra i rilevanti interessi pubblici connessi alla regolare gestione del patrimonio abitativo popolare con quelli privati, riconducibili all’accesso all’abitazione.

IMU e occupazione abusiva di immobile

Corte costituzionale, 18 aprile 2024, n. 60

Enti locali – Tributi locali – IMU – Imposta municipale unica – Immobile occupato abusivamente – Onere del tributo

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.

È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.

Occupazione abusiva di suolo pubblico e poteri pubblici

Consiglio di Stato, sez. VII, 12 marzo 2024, n. 2408

Occupazione abusiva di suolo pubblico – Potere di autotutela possessoria iuris publici – Disciplina speciale – Ratio – Termini – Natura giuridica – Autotutela petitoria – Termini

Quello regolato dall’art. 378 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F) è un potere di autotutela possessoria iuris publici, inteso all’immediato ripristino dello stato di fatto preesistente e non sottoposto a limiti temporali, attesa la specialità della disciplina che lo contempla e stante l’inapplicabilità della normativa sulla tutela possessoria di cui all’art. 1168 del c.c., secondo cui, chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di questo la reintegrazione del possesso medesimo.

I poteri di autotutela iuris publici che discendono dall’articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), e mediatamente dall’articolo 823 del codice civile non presentano la medesima identità, né stessa ratio delle azioni di cui dispone il privato e possono essere esercitati anche dopo che sia decorso un anno dalla alterazione, o dalla turbativa. In particolare, si tratta di un potere autoritativo con cui vi è il doveroso ripristino della disponibilità del bene in favore della collettività (poco importando se per trascuratezza o connivenza, o per mera mancata conoscenza delle circostanze di fatto, o per esigenze di approfondimento delle questioni, gli organi pro tempore non abbiano emanato gli atti di autotutela).

La disciplina speciale sul potere pubblicistico di autotutela possessoria non si pone su un piano di parallelismo con le azioni possessorie previste dal codice civile, in quanto il «potere», per i principi di legalità e di tipicità, è disciplinato nel suo esercizio dai principi generali del diritto amministrativo e non è sottoposto a termini di decadenza, a meno che il legislatore – con una espressa disposizione – disponga il contrario, a tutela di particolari interessi. In particolare, non si può invocare l’analogia per applicare la normativa sul termine annuale, previsto dal codice civile per l’esercizio dell’azione possessoria, poiché nessuna lacuna vi è da colmare.

L’art. 823 c.c. attribuisce alla P.A. il potere di agire a tutela non solo del possesso, ma anche della proprietà dei beni pubblici e in questa evenienza non è ravvisabile alcun termine decadenziale. Invero, la natura del bene oggetto di tutela, quale bene facente parte del demanio o del patrimonio indisponibile, fa sì che, ai sensi dell’art. 823, secondo comma c.c., la P.A. possa agire anche in via di autotutela petitoria, senza limiti di tempo.

Abuso edilizio e responsabilità del proprietario

Consiglio di Stato, sez. II stralcio, 31 agosto 2023, n. 13500

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Occupazione abusiva – Responsabilità

Il proprietario formale del terreno su cui è stata realizzata l’opera abusiva oggetto di demolizione è responsabile dell’abuso, anche ove lo stesso terreno sia stato abusivamente occupato da un soggetto terzo: ai sensi dell’art. 31 del DPR 380 del 2001, infatti, i soggetti legittimati passivi dell’ordine di demolizione sono sia il proprietario, che il responsabile dell’abuso. Il proprietario, peraltro, proprio in virtù del titolo dominicale, dispone dei rimedi offerti iure privatorum dall’ordinamento civile per rientrare nel possesso del terreno.

L’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ha natura reale e ripristinatoria, prescindendo del tutto dal fatto che il proprietario sia soggettivamente responsabile (o meno) dell’abuso contestato.