Oneri motivazionali

Titolo edilizio e annullamento d’ufficio

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 agosto 2023, n. 1122

Titolo edilizio – Annullamento d’ufficio – Presupposti – Onere motivazionale rafforzato

Affinché un titolo edilizio sia annullato d’ufficio, è necessario che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, che sia diverso dal mero ripristino della legalità violata, dovendo anche considerarsi le posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.

I principi generali che devono essere considerati in materia di annullamento in autotutela di un atto amministrativo devono essere applicati, in linea di principio, anche nell’ipotesi in cui oggetto di annullamento sia un titolo edilizio; di conseguenza, è necessario che l’atto di annullamento rechi una motivazione specifica in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, non potendosi ritenere sussistente in via generale un interesse pubblico in re ipsa al ritiro del titolo edilizio illegittimo.

Titolo edilizio e annullamento d’ufficio

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, 1 agosto 2023, n. 268

Titolo edilizio – Annullamento d’ufficio – Onere motivazionale

L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, anche in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal titolo medesimo, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole, non potendosi predicare in via generale la sussistenza di un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione in autotutela di tale atto.

Abuso edilizio e oneri motivazionali

Tar Campania, Napoli, sez. VI, 24 luglio 2023, n. 4445

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Comunicazione avvio procedimento – Sanzione pecuniaria alternativa

La comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti, essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati dalla legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies, L. 241/1990.

Per giustificare l’ingiunzione di demolizione, è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell’area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi, questi, invece, necessariamente afferenti alla successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale.

Le disposizioni dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell’originario ordine di demolizione.

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 28 giugno 2023, n. 2042

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Eccezioni

Le scelte di politica urbanistica sono espressione della più ampia discrezionalità e sono, perciò, tendenzialmente insindacabili alla stregua di qualsiasi atto politico; pertanto, non sussiste la necessità di particolari motivazioni a sostegno delle scelte urbanistiche del Comune, essendo sufficiente il mero richiamo ai criteri e principi ispiratori del piano, fatte salve le ipotesi in cui sussistano un’aspettativa qualificata del proprietario o una specifica destinazione urbanistica.

Razionalizzazione partecipazioni – Aziende speciali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 21 giugno 2023, n. 140

Servizi pubblici locali – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – Ambito applicativo dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Aziende speciali

Pur in assenza di un espresso divieto di legge rispetto alla partecipazione dell’ente locale a una pluralità di aziende speciali preposte allo svolgimento di attività similari, l’autonomia organizzativa dell’ente locale soggiace al principio di legalità, il quale impone la finalizzazione di ogni scelta amministrativa al perseguimento di un interesse pubblico e un’utilità sociale, e al principio del buon andamento dell’azione amministrativa con i relativi precipitati dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Pertanto, l’ente locale, ove detenga partecipazioni in due aziende speciali ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aventi per oggetto sociale attività analoghe o similari, ancorché in concreto svolgano servizi differenti, dovrà fornire nel proprio piano di razionalizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, le dovute informazioni in ordine a tutte le funzioni esternalizzate non soltanto a favore di organismi in forma societaria, ma anche a favore di consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali. Ogni opzione che determini la traslazione di un rischio in capo all’ente pubblico partecipante, attesa l’autonomia imprenditoriale di cui l’azienda speciale gode, deve mostrare un’adeguata razionalità economica, nonché corrispondere a uno specifico e concreto pubblico interesse, la cui esistenza va specificamente motivata alla luce degli scopi istituzionali perseguiti e della necessaria osservanza dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e degli articoli 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.

Acquisto partecipazioni societarie – Oneri motivazionali

Acquisto di partecipazioni societarie – Oneri motivazionali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, 15 giugno 2023, n. 72

Controllo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Parere – Acquisto della partecipazione in società di capitali da parte di un Comune facente parte di un ATO – Servizi pubblici locali

Il novellato art. 5, c. 3, del TUSP, prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (sia diretta che indiretta) deve assolvere all’onere di motivazione analitica anche con riferimento alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria della scelta. Pertanto, sulla base di tale principio di diritto, la Sezione di controllo per la Liguria, pur nel comprendere che, nel caso in esame, la decisione di acquisizione della partecipazione debba essere contestualizzata nel più ampio panorama dell’affidamento del servizio a livello di bacino provinciale del quale il comune fa parte, residuando, in sostanza, scarsi margini di discrezionalità in capo allo stesso una volta espletata la scelta a livello provinciale, censura ugualmente l’assenza di motivazioni in merito alla convenienza economica dell’affidamento del servizio.