Ordinanza demolizione

Abuso edilizio e ordine di demolizione

Consiglio di Stato, sez. VI, 18 ottobre 2023, n. 9083

Titolo edilizio – Interventi di nuova costruzione – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato

Gli interventi di creazione di volume urbanistico necessitano di permesso di costruire.

L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l’interessato non può dolersi del fatto che l’amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.

Il sol fatto di abuso sul suolo di proprietà comunale giustifica l’irrogazione della vincolata misura ex art. 35 del DPR n. 380 del 2001, rivolta a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, senza la necessità d’accertare l’epoca di tale realizzazione e senza possibilità di configurare affidamenti tutelabili alla conservazione d’una siffatta situazione d’illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.

Ordinanza di demolizione e istanza in sanatoria

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 10 ottobre 2023, n. 1411

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Legittimità

È illegittima l’ordinanza di demolizione emanata senza la previa definizione della domanda di condono. Infatti, l’amministrazione, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, deve astenersi da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo; ne può ritenersi che l’adozione del provvedimento di demolizione possa costituire un implicito rigetto della domanda di condono edilizio, posto che l’articolo 35, comma 15, della legge 47 del 1985 impone la notifica espressa del diniego al privato, cioè, che il Comune si pronunci sul condono con distinto provvedimento espresso e motivato, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento.

Abusi in aree sottoposte a vincoli

Consiglio di Stato, sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8805

Abuso edilizio – Vincoli paesaggistici – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Comunicazione avvio procedimento

Ai sensi dell’articolo 27 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione a interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata, è doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titulo e non solamente di quelli che avrebbero richiesto il previo rilascio di un permesso di costruire.

Ai fini dell’adozione delle ordinanze di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto, alla stregua dell’articolo 21-octies della legge n 241 del 1990.

Contenuti minimi dell’ordinanza di demolizione

Consiglio di Stato, sez. II, 15 settembre 2023, n. 8339

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Requisiti contenutistici

L’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, pur non necessitando di un particolare onere di motivazione, deve tuttavia contenere la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza o difformità dal permesso di costruire e l’individuazione della norma applicata.

Abuso edilizio, ordinanza di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale

Tar Lazio, Roma, sez. II stralcio, 11 settembre 2023, n. 13697

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, del sedime e della relativa area di pertinenza costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione, ha natura meramente dichiarativa e non implica scelte di tipo discrezionale, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, una volta avveratisi i suddetti presupposti, non incombe alla P.A. un peculiare obbligo di motivazione in ordine alla misura della acquisizione.

Il contenuto essenziale dell’ordinanza di demolizione deve essere individuato in relazione alla funzione tipica del provvedimento, che è quella di prescrivere la rimozione delle opere abusive: pertanto, non rileva la mancata o inesatta indicazione dell’area di sedime da acquisire nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine di demolizione e non costituisce causa di illegittimità dell’ingiunzione a demolire, concernendo indicazioni riferibili al successivo ed autonomo atto di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Abuso edilizio e ordinanza di demolizione

Tar Campania, Salerno, sez. I, 4 settembre 2023, n. 1949

Pianificazione edilizia – Pluralità di opere – Visione atomistica – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato

Per valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle opere medesime, atteso che la considerazione “atomistica” dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l’impatto effettivo degli interventi compiuti; pertanto, i molteplici interventi eseguiti non vanno considerati in maniera “frazionata” e, al contrario, debbono essere vagliati in un quadro di insieme e non segmentato, solo così potendosi comprendere l’effettiva portata dell’operazione.

L’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e vincolato, è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, quando l’Amministrazione provvede alla compiuta descrizione delle opere abusive e alla constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio, non occorrendo alcuna motivazione specifica in relazione al tempo intercorso o alla proporzionalità della sanzione ripristinatoria all’uopo da emettere.

Abuso edilizio e sanzione pecuniaria alternativa

Consiglio di Stato, sez. VII, 28 agosto 2023, n. 7987

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Sanzione pecuniaria alternativa

L’applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria può essere decisa dall’Amministrazione solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, e solo sulla base di un motivato accertamento tecnico che dia conto dell’impossibilità di eseguire la demolizione senza compromissione della parte legittimamente realizzata. La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione a demolire, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive.

Abuso edilizio e rispetto del diritto di abitazione

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Bolzano, 25 agosto 2023, n. 269

Titolo edilizio – Trasformazione edilizia – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Diritto di abitazione – Principio di proporzionalità

Il deposito di materiali inerti con carattere di stabilità e durata permanente determina una trasformazione permanente dell’assetto edilizio del territorio, necessitante di concessione edilizia; il mutamento di destinazione è variante essenziale e come tale legittima il provvedimento di demolizione e ripristino.

In materia di rapporti tra il diritto di abitazione e gli abusi edilizi si considera legittimo l’ordine di demolizione di un abuso edilizio rispetto al principio di proporzionalità declinato dalla Corte EDU: la questione del rispetto del principio di proporzionalità rileva solo nella diversa fase dell’esecuzione dell’ordine di demolizione se e quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona. Pertanto, il suddetto principio non viene in applicazione ove l’abuso perpetrato non inerisce all’esigenza di sopperire ad eventuali esigenze abitative.

La sanzione ripristinatoria della legalità violata può considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare un’ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi.

Ordine di demolizione e sanzione pecuniaria alternativa

Consiglio di Stato, sez. VII, 18 agosto 2023, n. 7828

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Presupposti – Inottemperanza – Sanzione pecuniaria alternativa

Le conseguenze dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione sono stabilite direttamente dalla legge, sicché la mancata precisa indicazione delle stesse nell’ordinanza non la rende illegittima ma suscettibile di eterointegrazione ex lege. Inoltre, la specifica indicazione dei confini dell’area oggetto di acquisizione gratuita a favore del comune deve essere effettuata nell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e non necessariamente nell’ordinanza di demolizione.

La mancata partecipazione agli accertamenti fattuali da parte dell’intimato non rende illegittima l’ordinanza di demolizione, che è un atto dovuto e vincolato; per l’adozione di tale ordinanza, dunque, non è richiesta né una particolare motivazione né la partecipazione dell’interessato, essendo sufficiente l’accertamento dell’abuso.

La mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive.

Abuso edilizio e oneri motivazionali

Tar Campania, Napoli, sez. VI, 24 luglio 2023, n. 4445

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Comunicazione avvio procedimento – Sanzione pecuniaria alternativa

La comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti, essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati dalla legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies, L. 241/1990.

Per giustificare l’ingiunzione di demolizione, è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell’area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi, questi, invece, necessariamente afferenti alla successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale.

Le disposizioni dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell’originario ordine di demolizione.