Scarico acque tossiche e responsabilità penale del Sindaco
Corte di Cassazione, Penale, sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1451
Sindaco – Responsabilità – Scarico acque reflue – Depuratore comunale – Reato art. 674 c.p.
La decisione consapevole di fare funzionare e gestire un impianto fognario difettoso implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell’adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. Quello di cui all’articolo 674 cod. pen. è reato di pericolo per la cui integrazione non occorre un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente «l’attitudine a cagionare effetti dannosi», sussistente nel caso di uno scarico di acque altamente tossiche e maleodoranti, avvenuto in luogo pubblico (fattispecie relativa alla condotta di un sindaco, il quale non aveva evitato che i reflui provenienti dall’impianto di depurazione comunale finissero in mare in assenza di idonea depurazione, così imbrattando le acque marine).