Titolo edilizio

Sospensione del procedimento di rilascio del titolo edilizio

Tar Lazio, Latina, sez. II, 14 settembre 2023, n. 667

Intervento di nuova costruzione – Titolo edilizio – Procedimento di rilascio – Termini – Sospensione

In generale, il procedimento di rilascio del permesso di costruire deve essere definito nei termini previsti dall’art. 20 D.P.R. n. 380/01, che, d’altro lato, non prevede che il procedimento possa essere sospeso a discrezione dell’amministrazione.

La possibilità di una sospensione del procedimento, oltre che nelle ipotesi previste, non può essere esclusa in termini generali e astratti, potendo essere ammessa, quantomeno: a) allorché essa sia disposta nell’interesse dell’istante, come nel caso di un’iniziativa edilizia non assentibile all’attualità, in quanto in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica e vi sia, in itinere, una modifica di quest’ultima che possa invece permetterne la realizzazione; b) in caso di pendenza di un procedimento avente carattere di pregiudizialità logico-giuridica, come un procedimento di sanatoria della preesistenza.

Titolo edilizio e pergolato

Tar Marche, Ancona, sez. I, 1 settembre 2023, n. 523

Titolo edilizio – Pergolato – Nozione

Il pergolato è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio, a meno che sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili, che lo qualifichino alla stregua di una tettoia, ipotesi per la quale, invece, è necessaria la Scia.

Altezze degli edifici

Tar Puglia, Bari, sez. II, 1 settembre 2023, n. 1094

Titolo edilizio – Altezze degli edifici

I limiti alle altezze degli edifici previsti dagli strumenti urbanistici devono essere ancorati a dati certi e oggettivi ricavabili dalla situazione dei luoghi e la mera possibilità che l’edificio possa essere oggetto di futuri lavori edificatori è irrilevante, dovendo la determinazione amministrativa tener conto dello stato dei luoghi al momento del rilascio del titolo, non potendosi basare su ipotesi o su progetti inesistenti.

Abuso edilizio e tettoia

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 30 agosto 2023, n. 2595

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Natura giuridica – Destinatari – Titolo edilizio – Tettoia

L’illecito edilizio ha natura di illecito permanente, che non consente di poter configurare alcuna decadenza né un legittimo affidamento in capo agli interessati e il potere di repressione degli abusi edilizi non è soggetto a termini perentori. Tale potere, invero, non si consuma allo spirare del termine di conclusione del procedimento, ex art. 2 della legge n. 241/1990, il cui decorso non si riverbera perciò solo in termini di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato.

Anche a distanza di tempo, l’Amministrazione ha l’obbligo di reprimere gli abusi edilizi e, come tutti i provvedimenti sanzionatori, l’ordine di demolizione costituisce un atto vincolato, subordinato al ricorrere di determinati presupposti, in presenza dei quali l’interessato non può dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.

Nel caso di illeciti edilizi vi è un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell’ordinamento, confidando nell’omissione dei controlli o nella persistente inerzia tenuta dall’Amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza; il fattore tempo non può dunque agire in sinergia con l’apparente legittimità dell’azione amministrativa favorevole, a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse.

I provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale, con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato.

La tettoia realizzata in adiacenza all’edificio principale richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire quando, per le sue caratteristiche costruttive, sia idonea ad alterare la sagoma dell’immobile; è, invece, sottratta a tale regime, ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accede.

Decadenza del titolo edilizio e competenze

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 21 agosto 2023, n. 1198

Titolo edilizio – Convenzioni – Decadenza – Competenze

Con riferimento ad una fattispecie di decadenza del privato da una convenzione attributiva del diritto di superficie è stato affermato che, mentre spetta al consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 42 del TUEL, di esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale e gli atti fondamentali di natura programmatoria, tra cui gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare, compresa l’approvazione della cessione del diritto di superficie di aree di proprietà comunale, rientra nella competenza della Giunta, ai sensi del successivo art. 48 del TUEL, l’attuazione degli indirizzi generali dell’organo consiliare, ivi compresa la deliberazione di decadenza (del privato dalla convenzione che attribuisce il diritto di superficie), tale deliberazione non potendo essere considerata un contrarius actus, non contenendo una diversa e contraria volontà rispetto a quella originariamente manifestata dall’organo consiliare, ma costituendo piuttosto un’esecuzione dell’indirizzo generale del Consiglio trasfuso nella convenzione.

Oneri di urbanizzazione e rinuncia al titolo edilizio

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 21 agosto 2023, n. 497

Titolo edilizio – Oneri di urbanizzazione – Diritto di credito – Decorrenza

Il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata, di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione, decorre non già dalla data del rilascio dell’atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all’amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo, o dalla data di adozione da parte dell’amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali, ovvero per l’entrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti.

Oneri di urbanizzazione e ripetizione d’indebito

Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2023, n. 7880

Titolo edilizio – Intervento di nuova costruzione – Oneri di urbanizzazione – Natura giuridica – Fondamento – Restituzione

Gli oneri di urbanizzazione non hanno natura tributaria, ma natura compensativa rispetto alle spese di cui l’amministrazione si fa carico per rendere accessibile e pienamente utilizzabile un nuovo o rinnovato edificio.

Il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime secondo modalità eque per la comunità.

La restituzione degli oneri di contribuzione versati in eccedenza rispetto al dovuto è qualificabile giuridicamente come ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.). In particolare, la restituzione avente ad oggetto una obbligazione pecuniaria di fonte legale, costituendo una obbligazione di valuta, è soggetta al principio nominalistico (art. 1224 c.c.), in base al quale non può reputarsi suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, potendo la rivalutazione monetaria del credito essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, l’esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall’art. 1224 c.c., comma 1, rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.

Titoli edilizi e regime di pubblicità

Tar Puglia, Bari, sez. I, 14 agosto 2023, n. 1077

Titolo edilizio – Pubblicità

La disposizione di cui all’art. 20, comma 6 del d.P.R. n. 380/2001 non può che essere interpretata nel senso che l’onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato che si trovi in una situazione di stabile collegamento con l’edificio o con il terreno in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso, di visionare gli atti del procedimento, in ragione del controllo “diffuso” sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire.

I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza. Non sussiste privacy quando sussiste un interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle autorizzazioni amministrative in ordine ai permessi edilizi rilasciati, non potendo in subiecta materia essere affermata l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati.

Titolo edilizio in sanatoria, disponibilità esclusiva e legittimazione

Consiglio di Stato, sez. II, 21 luglio 2023, n. 7158

Preavviso di diniego – Seconda chance per il privato – Oneri motivazionali – Titolo edilizio – Soggetto legittimato – Oneri istruttori

In linea generale, l’istituto del preavviso di diniego costituisce un importante momento di interlocuzione tra p.a. e cittadino, ulteriore e successivo a quello della fase istruttoria vera e propria, connotata dalle forme tipiche della partecipazione. Esso, cioè, finisce per accordare una sorta di seconda chance al privato per ottenere l’accoglimento della propria istanza, mediante un momento di confronto più pregnante e potenzialmente più utile perché si colloca in uno stadio avanzato del processo di “costruzione” della decisione amministrativa, quando cioè la determinazione è orientata negativamente e si rende necessario interagire non ai soli fini della raccolta del materiale ancora carente, ma rispetto al contenuto dispositivo dell’atto da adottare.

A seguito delle recenti modifiche normative che hanno interessato l’istituto, pur accedendo ad una lettura più rigorosa dello stesso, essa non può spingersi fino a imporre alla p.a. la necessità di controdedurre analiticamente su ogni singola argomentazione, purché l’impostazione del provvedimento argomenti chiaramente in senso reiettivo delle osservazioni del privato e non si limiti a mere formule di stile nel senso dell’avvenuta analisi delle stesse.

La relativamente maggiore ampiezza della legittimazione a richiedere la sanatoria, rispetto a quanto dettato per il preventivo permesso di costruire, trova giustificazione nella possibilità da accordare al predetto responsabile, coincidente con l’esecutore materiale delle opere abusive, della fruizione di uno strumento giudiziario utile ad evitare le conseguenze penali dell’illecito commesso, ferma restando la salvezza dei diritti di terzi. Se, tuttavia, l’autore dell’abuso non è il proprietario esclusivo del bene, l’Amministrazione ha un onere aggravato di approfondimento della posizione dei contitolari, giusta la rilevanza che nel procedimento edilizio assume la figura del proprietario, quale destinatario, ancorché pro quota in caso di comproprietà, della sanzione dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale.

In genere, l’abusività di un’opera non può essere in alcun modo ricondotta all’assenso o dissenso degli altri comproprietari, dovendo dipendere esclusivamente dal rispetto delle regole sulla edificabilità dei suoli e di buon governo del territorio. A ciò consegue che di regola la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi esime l’Amministrazione procedente da qualsivoglia approfondimento circa l’effettiva titolarità della pienezza del diritto proprietario del richiedente, sicché l’emergenza di future problematiche in tal senso non incidono sulla legittimità dell’atto adottato. Qualora tuttavia la carenza di legittimazione piena emerga per tabulas e non richieda né indagini suppletive, né, men che meno, prese di posizione a favore dell’una o dell’altra tesi di parte, l’Ente ha il dovere di compiere quel minimo di indagini necessarie per verificare se le contestazioni sono fondate sul piano quanto meno della legittimità formale e denegare il rilascio del titolo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi seri a fondamento dell’esclusività, in fatto o in diritto, della sua posizione.