Titolo edilizio

Titolo edilizio e annullamento d’ufficio

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 agosto 2023, n. 1122

Titolo edilizio – Annullamento d’ufficio – Presupposti – Onere motivazionale rafforzato

Affinché un titolo edilizio sia annullato d’ufficio, è necessario che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, che sia diverso dal mero ripristino della legalità violata, dovendo anche considerarsi le posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.

I principi generali che devono essere considerati in materia di annullamento in autotutela di un atto amministrativo devono essere applicati, in linea di principio, anche nell’ipotesi in cui oggetto di annullamento sia un titolo edilizio; di conseguenza, è necessario che l’atto di annullamento rechi una motivazione specifica in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, non potendosi ritenere sussistente in via generale un interesse pubblico in re ipsa al ritiro del titolo edilizio illegittimo.

Titolo edilizio e annullamento d’ufficio

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, 1 agosto 2023, n. 268

Titolo edilizio – Annullamento d’ufficio – Onere motivazionale

L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, anche in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal titolo medesimo, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole, non potendosi predicare in via generale la sussistenza di un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione in autotutela di tale atto.

Abuso edilizio

Tar Lazio, Roma, sez. IV-ter, 19 luglio 2023, n. 12151

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Vincolo paesaggistico – Realizzazione soppalco – Titolo edilizio

Con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, va precisato che il condono previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti.

Deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico.

Trasformazione edilizia

Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 31 luglio 2023, n. 12864

Trasformazione edilizia del territorio – Titolo edilizio – Natura precaria dell’opera – Tettoia – Pavimentazione – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Destinatari

Per individuare la natura precaria di un’opera, si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui, se essa è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche ove realizzata con materiali facilmente amovibili.

L’installazione di una tettoia di dimensioni non ridotte comporta una trasformazione edilizia del territorio (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001) e si caratterizza quale costruzione a tutti gli effetti, con ogni conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici e di rilascio del corrispondente titolo abilitativo, che deve essere pertanto individuato nel permesso di costruire, la cui mancanza legittima, quindi, l’applicazione della sanzione demolitoria.

L’attività di pavimentazione e spargimento di ghiaia sul terreno  deve essere autorizzata dal Comune e non può in alcun modo configurarsi come intervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria), consolidamento statico o restauro conservativo, trattandosi di opera edilizia nuova, e non già di intervento trasformativo di manufatto già esistente, in quanto trattasi di attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, pur consistendo solo nella modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo, qualora appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d’uso e all’asservimento dell’area a sosta e parcheggio di autoveicoli.

Le misure demolitorie conseguenti all’accertamento di illeciti edilizi hanno natura reale e finalità ripristinatoria dello stato legittimo dei luoghi, potendo quindi essere impartite anche agli attuali proprietari del bene abusivamente edificato, prescindendo, le stesse, dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile e applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato.

Opere precarie

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 24 luglio 2023, n. 474

Titolo edilizio – Opere precarie

La distinzione tra attività edilizia libera e attività edilizia assoggettata a permesso di costruire riposa non tanto sulla natura del bene realizzato, quanto sul fatto che esso sia destinato o meno a soddisfare esigenze transeunti.

Va riconosciuta natura precaria, non necessitante di titolo edilizio, alle opere che, in disparte le loro modalità costruttive, risultino destinate a soddisfare esigenze contingenti, improvvise e transeunti e ad essere presto eliminate, con il corollario che neppure la facile amovibilità dei manufatti eseguiti basta, di per sé, a farli ritenere provvisti del carattere della precarietà.

Titolo edilizio e silenzio assenso

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 24 luglio 2023, n. 2306

Silenzio assenso – Condono edilizio – Requisiti – Diniego

In materia edilizia, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso. 

Scia e poteri di controllo ordinario

Tar Umbria, Perugia, sez. I, 24 luglio 2023, n. 485

Titolo edilizio – SCIA – Poteri di controllo ordinario

Per il decorso del termine di controllo ordinario sulla SCIA è necessaria la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese, con la conseguenza che in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta all’Amministrazione, sussiste comunque il potere di inibire l’attività dichiarata stante l’inidoneità ex ante della segnalazione di inizio attività presentata a consumare i poteri di controllo della P.A.

Oneri concessori

Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, 17 luglio 2023, n. 12067

Titolo edilizio – Oneri concessori – Restituzione

Il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico di corrispondere gli oneri concessori non è da rinvenire nel mero rilascio del titolo edilizio in sé considerato, bensì dal suo effettivo utilizzo per la trasformazione del territorio con la realizzazione del progetto edilizio assentito. Se ciò non avviene, o non risulta più possibile, sorge l’obbligo del Comune alla restituzione delle somme pagate a titolo di contributo di edificazione. Il contributo concessorio, infatti, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito.

Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, per cui l’avvalimento solo parziale del diritto di edificazione comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.

Silenzio-assenso

Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 10 luglio 2023, n. 458

Titolo edilizio – Istanza di rilascio – Silenzio assenso – Presupposti

Il silenzio assenso, ex art. 20, comma 8, DPR n. 380/2001, presuppone la sussistenza di tutti i requisiti, condizioni e presupposti richiesti dalla vigente normativa, cioè la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista, in quanto l’eventuale inerzia dell’Amministrazione non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso.