Urbanistica

Titolo edilizio e silenzio-assenso

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 17 ottobre 2023, n. 319

Titolo edilizio – Domanda non conforme a legge – Silenzio assenso – Natura giuridica

Per la formazione del silenzio assenso in materia edilizia, non è essenziale che sussistano anche i presupposti per il rilascio del titolo edilizio. Infatti, il silenzio assenso risponde ad una valutazione legale tipica, in forza della quale l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento: questa equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo e ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge. Reputare, invece, che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi alla disciplina della annullabilità.

Abusi in aree sottoposte a vincoli

Consiglio di Stato, sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8805

Abuso edilizio – Vincoli paesaggistici – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Comunicazione avvio procedimento

Ai sensi dell’articolo 27 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione a interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata, è doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titulo e non solamente di quelli che avrebbero richiesto il previo rilascio di un permesso di costruire.

Ai fini dell’adozione delle ordinanze di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto, alla stregua dell’articolo 21-octies della legge n 241 del 1990.

Poteri di pianificazione e oneri di motivazione

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 luglio 2923, n. 662

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale attenuato – Osservazioni

Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, per cui non è ravvisabile in capo all’amministrazione l’obbligo di una motivazione più estesa e puntuale di quella risultante dalla relazione illustrativa del piano o della variante in ordine alle scelte discrezionali per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l’amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essere obbligata ad un’analitica confutazione di ciascuna di esse.

Le scelte di governo del territorio sono espressione di discrezionalità massima e, dunque, possono essere sindacate dal giudice solo nel caso in cui siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, ove risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o risultino apertamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio. Ne consegue che l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione in sede di adozione di un atto di pianificazione urbanistica è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale.

Abuso edilizio

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 5 luglio 2023, n. 2267

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Battigia

Il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ordine di demolizione e ogni altro provvedimento sanzionatorio) costituisce atto dovuto della p.a., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, a seguito di accertamento dell’abuso e di riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge; ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso, che è in re ipsa, con l’interesse del privato proprietario del manufatto, anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo.

Non è applicabile l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 che si riferisce agli interventi abusivi realizzati su aree demaniali ovvero di proprietà dello Stato, laddove l’intervento sia stato realizzato nell’area di rispetto dalla battigia.

L’ordine di demolizione è da ritenersi sorretto da adeguata istruttoria e sufficiente motivazione, allorquando sia rinvenibile l’individuazione dell’infrazione commessa e della norma violata, nonché la puntuale descrizione delle opere abusive, che consistono nell’espressione di nuova volumetria ad uso residenziale costruita in assenza di titolo edilizio e in costanza di vincolo di inedificabilità per ragioni sismiche e paesaggistiche, ovvero di legge.

Autorizzazione paesaggistica

Consiglio di Stato, sez. VI, 4 luglio 2023, n. 6513

Autorizzazione paesaggistica – Parere – Giudizio di comparazione

La valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere in sede di rilascio del parere sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica, va riferita alla realtà dei luoghi nei quali il manufatto da realizzare dovrà inserirsi, dal momento che l’obiettivo da perseguire è l’effettiva tutela del paesaggio: il giudizio di comparazione dell’opera rispetto al contesto da difendere va compiuto tenendo presenti le effettive e reali condizioni di sistema dell’area su cui l’intervento andrà a incidere.

Pianificazione urbanistica

Consiglio di Stato, sez. IV, 4 luglio 2023, n. 6517

Pianificazione urbanistica – Variante – Obbligo di notifica

La variante urbanistica, qualora riguardi beni specifici ed incida direttamente su determinati soggetti, ha carattere particolare e la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di notificare agli interessati il provvedimento, dalla cui esecuzione decorre il termine di impugnazione dell’atto.

Abuso edilizio

Tar Campania, Napoli, sez. VII, 3 luglio 2023, n. 3964

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Prescrizione – Onere probatorio – Onere motivazionale attenuato – Zona vincolata – Sanzione pecuniaria alternativa – Istanza in sanatoria

L’attività di repressione degli abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso.

Nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza repressiva di un abuso edilizio, è onere del privato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., fornire la prova dello status quo ante attraverso una dimostrazione rigorosa dello stato della preesistenza.

In materia di abusivismo edilizio, l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e ha ad oggetto il manufatto abusivo, le opere accessorie e quelle complementari, ossia l’edificio abusivo complessivamente considerato.

Il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) e non è ammessa l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.

In presenza di opere edilizie abusive, l’amministrazione comunale può ricorrere alla generale ingiunzione di demolizione di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, anche nelle ipotesi in cui tali opere siano state realizzate in zona vincolata, per le quali, quindi, potrebbe procedersi alla demolizione d’ufficio ai sensi dell’art. 27, atteso che i poteri attribuiti all’autorità comunale dalle due disposizioni non si escludono a vicenda, ma concorrono.

La facoltà d’irrogare una sanzione pecuniaria in luogo di quella della demolizione, già prevista dall’art. 12 cpv., l. n. 47 del 1985, ed oggi trasfusa nell’art. 34 cpv. d.P.R. 380 del 2001, è prevista unicamente per gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire e non nel caso di mancanza assoluta di titolo abilitante all’edificazione. Inoltre, l’applicabilità della sanzione pecuniaria è subordinata all’impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità, da valutarsi in sede esecutiva.

La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, ex art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, non essendovi alcuna automatica necessità per l’Amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. Essa determina soltanto un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che opera in termini di mera sospensione dello stesso. Ne consegue che in caso di rigetto dell’istanza in sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.

Abuso edilizio

Tar Lazio, Roma, sez. IV-ter, 3 luglio 2023, n. 11103

Abuso edilizio – Vincoli di inedificabilità assoluta – Condono – Silenzio assenso

Il fatto che una zona sia prevalentemente urbanizzata o già paesisticamente degradata non fa venir meno l’esigenza di scongiurare la realizzazione di ulteriori interventi abusivi.

In caso di abusi edilizi commessi su aree soggette a vincolo, non può configurarsi silenzio assenso sulle istanze di condono.

La sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, come anche la soggezione dell’immobile sul quale è stata realizzata l’opera abusiva a vincoli imposti a tutela di particolari interessi, legislativamente qualificati come ostativi alla sanabilità delle opere, rappresenta un presupposto di per sé sufficiente per l’adozione di provvedimenti di diniego di condono e determina l’inutilità dell’assunzione dei pareri dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985.

Abuso edilizio

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 30 giugno 2023, n. 11013

Abuso edilizio – Condono – Uso abitativo – Onere probatorio

Ove la domanda di condono sia espressamente riferita ad immobile con destinazione abitativa, l’onere di provare, con elementi certi, la destinazione residenziale dell’immobile, anche se solo potenziale, ricade sull’istante.

In tema di condono edilizio, le strutture che formano oggetto di domanda, anche se realizzate a rustico e necessitanti di lavori di completamento funzionale, devono consistere in manufatti che abbiano acquistato una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione, altrimenti violandosi l’ambito di ammissibilità del condono normativamente previsto.

L’idoneità del manufatto all’uso abitativo deve risultare dalle caratteristiche della costruzione, che devono consentire tale uso senza alcuna addizione, che non sia di mero completamento e rifinitura: la struttura deve quindi trovarsi in uno stato di completamento funzionale.